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Domicilio di mio figlio e mia moglie
secondo relazione Questura FI

Lettera al Sindaco e Assessori
del 12/11/2006

Allegato N. 1
 Lettera al Sindaco

Allegato N. 2
Lettera al Sindaco

Ricevuta Racc.
Sindaco ed Assessori

Auguri di Buon
Compleanno... K.!

Il Presidente di GE.SE.F. scrive
al Sindaco di Firenze e Autorità

Attestati AR Lettere Sindaco
e Assessori del 12/11/2006 

Lettera al Sindaco di Firenze di
Vittorio Apolloni di falsiabusi.it

Ordinanza del TdM

La madre malevola

Comitato di Redazione

Dove si nasconde la violenza delle donne
da http://www.gesef.it

Lo "Strano" silenzio del Comune
di Firenze sul caso Furlanetto

Convenzione Comune di Firenze Asso-
ciazione Artemisia circa 250 mila euro.

Legge N. 54/2006

Nicola e Luca De Martino

Un caso analogo...
ancora Artemisia...

Nel segno del Padre
 Da Pagine70.com - di G. Giordano

Quell'avventuriero silenzioso
oggi padre cacciato

Campagna FIOCCO BLU

La condotta criminosa
di Artemisa e Differenza Donna

Appello Pontefice

Il circuito del denaro
in "assenza" di "conflitto di interesse"

I reati di cui dovrà rendere conto
l'Associazione Artemisia di Firenze

Blog di Beppe Brillo
Bambini Fantasma

Dal Codice Penale
dei delitti contro l'A.G.

L'Associazione Artemisia
di Firenze teme la verità

Associazione a delinquere

Daddy's Pride

Il rischio della sottrazione
internazionale denunciato presso
la Polaria di Roma Fiumicino

 

LETTERA APERTA
ALLE ISTITUZIONI

LETTERA APERTA AL
PRESIDENTE NAPOLITANO

 

FORUM

 

CODICE PENALE
[...omissis...]

Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

[associazione per delinquere n.d.r.]

Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).
(1) L'originario unico comma e' stato cosi' modificato dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (1).
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

 

 

 

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