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CODICE
PENALE
[...omissis...]
Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
[associazione
per delinquere n.d.r.]
Art.
110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.
Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non
punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile,
ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita' personale,
risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si
tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore
esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si
tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un
terzo a due terzi (2).
(1) L'originario unico comma e' stato cosi' modificato dall'art. 11,
D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque
o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha
promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita'
delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza,
ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a
commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermita'
o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi
nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in
flagranza (1).
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona
non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita'
personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto
l'arresto in flagranza (2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di
altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la
potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e'
aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena
e' aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo
articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e'
imputabile o non e' punibile.
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n.
152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla
cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene
stabilite per il delitto stesso.
La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel
delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e
nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.
Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone
che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo'
diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a
commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le
condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma
dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n.
419.
Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si
accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso,
nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice
puo' applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere
un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato
commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato
d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura
di sicurezza.
Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della
sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e'
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei
concorrenti
Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i
rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per
taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello
stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo',
rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita'
o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi
a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le
circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto
riguardo alla persona cui si riferiscono.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di
coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla
persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti
coloro che sono concorsi nel reato.
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