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Lettera al Sindaco e Assessori
del 12/11/2006

Allegato N. 1
 Lettera al Sindaco

Allegato N. 2
Lettera al Sindaco

Ricevuta Racc.
Sindaco ed Assessori

Auguri di Buon
Compleanno... K.!

Il Presidente di GE.SE.F. scrive
al Sindaco di Firenze e Autorità

Attestati AR Lettere Sindaco
e Assessori del 12/11/2006 

Lettera al Sindaco di Firenze di
Vittorio Apolloni di falsiabusi.it

Ordinanza del TdM

La madre malevola

Comitato di Redazione

Dove si nasconde la violenza delle donne
da http://www.gesef.it

Lo "Strano" silenzio del Comune
di Firenze sul caso Furlanetto

Convenzione Comune di Firenze Asso-
ciazione Artemisia circa 250 mila euro.

Legge N. 54/2006

Nicola e Luca De Martino

Un caso analogo...
ancora Artemisia...

Nel segno del Padre
 Da Pagine70.com - di G. Giordano

Quell'avventuriero silenzioso
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Campagna FIOCCO BLU

La condotta criminosa
di Artemisa e Differenza Donna

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Il circuito del denaro
in "assenza" di "conflitto di interesse"

I reati di cui dovrà rendere conto
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Dal Codice Penale
dei delitti contro l'A.G.

L'Associazione Artemisia
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LA PSICOLOGA BACCINI VIOLA LA PRIVACY. I DATI ACQUISITI DAGLI ARCHIVI DELLA ASL TOSCANA VENGONO POI STRUMENTALIZZATI DA LEGALI DI PARTE.

LETTERA APERTA
ALLE ISTITUZIONI

LETTERA APERTA AL
PRESIDENTE NAPOLITANO

CASI DI FALSE ACCUSE:
GLI IMPERDONABILI E IMPUNITI ABUSI
DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMISIA

FORUM

ATTENZIONE! QUI SI PARLA DI DELITTI COMMESSI SULLA PELLE DI UN BAMBINO DI 2 ANNI
AL QUALE
ASSOCIAZIONI DI DONNE VETEROFEMMINISTE E ISTITUZIONI COMPIACENTI (MA NESSUN GIUDICE!) HANNO TOLTO IL PADRE, LA CASA, I GIOCHI, LA FAMIGLIA, CALPESTANDO OGNI SUO PIU' ELEMENTARE DIRITTO INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTOGLI E COSTRINGENDOLO A VIVERE DAL 4 SETTEMBRE 2006 ALL'INTERNO DI 2 DIVERSI CENTRI ANTIVIOLENZA, TENUTO NASCOSTO, COME UN PERSEGUITATO. SI PARLA DI MIO FIGLIO CHE LA MADRE, GIAPPONESE E SICURAMENTE DISORIENTATA DALLO SCIBILE ABERRANTE ABILMENTE PROPOSTOGLI, HA PORTATO CON SE' CONSEGNANDOSI E CONSEGNANDOLO NELLE MANI DEI "CARNEFICI". NESSUNO AVEVA IL POTERE DI FARE QUELLO CHE E' STATO FATTO. SI TRATTA DI UN CASO TUTT'ALTRO CHE ISOLATO E CHE RIENTRA - QUALE ESEMPIO CONCRETO E TANGIBILE - NEL CRESCENTE E ALLARMANTE ATTACCO ALLA FAMIGLIA E ALLA FIGURA PATERNA IN ATTO NELLA NOSTRA SOCIETA'. 

LE NOTIZIE DI REATO INOLTRATE ALLE A.G. PRESSO VARI TRIBUNALI ITALIANI CHE APRONO L'IPOTESI DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 
(Art. 110 c.p.p.) [Associazione a delinquere] 


LIBRO Secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARE


 

 

TITOLO I
- DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO


 

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO


 

 
Art. 241 - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (...omissis...)

Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (...omissis...)

Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato 

           italiano (...omissis...)

Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al 

           pericolo di guerra (...omissis...)

Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla 

           neutralità o alla guerra (...omissis...)

Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero (...omissis...)

Art. 247 - Favoreggiamento bellico (...omissis...)

Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni (...omissis...)

Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico (...omissis...)

Art. 250 - Commercio col nemico (...omissis...)

Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari (...omissis...)

Art. 254 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti 

           la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 257 - Spionaggio politico o militare (...omissis...)

Art. 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 259 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di 

           mezzi di spionaggio (...omissis...)

Art. 261 - Rivelazione di segreti di Stato (...omissis...)

Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato (...omissis...)

Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato (...omissis...)

Art. 265 - Disfattismo politico (...omissis...)

Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (...omissis...)

Art. 267 - Disfattismo economico (...omissis...)

Art. 268 - Parificazione degli Stati alleati (...omissis...)

Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all'estero (...omissis...)

Art. 270 - Associazioni sovversive (...omissis...)

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

               democratico (...omissis...)

Art. 271 - Associazioni antinazionali (...omissis...)

Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (...omissis...)

Art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (...omissis...)


 

 

 

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO


 

 
Art. 276 - Attentato contro il Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente 

della Repubblica, è punito con l'ergastolo.


 
Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del 

Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.


 
Art. 278 - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni.


 
Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la 

responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con 

la multa da lire duecentomila a due milioni.


 
Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta 

alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la 

reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non 

inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si 

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una 

lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano 

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a 

causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel 

caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la 

reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel 

secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 

queste.


 
Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)

Art. 282 - Offesa all’onore del Capo del Governo (abrogato)


 
Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del 

Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito 

con la reclusione non inferiore a dodici anni.


 
Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (...omissis...)

Art. 285 - Devastazione, saccheggio e strage (...omissis...)

Art. 286 - Guerra civile (...omissis...)

Art. 287 - Usurpazione di potere politico o di comando militare (...omissis...)

Art. 288 - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno 

           Stato estero (...omissis...)


 
Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più 

grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, 

anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o 

prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle 

assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a 

turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.


 
Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (...omissis...)


 
Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e 

           delle Forze armate

Chiunque pubblicamente vilipende 
la Repubblica
, le assemblee legislative o una di 

queste, ovvero il Governo, o 
la Corte
 costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o 

quelle della liberazione.


 
Art. 290 bis - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della 

Repubblica chi ne fa le veci.


 
Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno 

a tre anni.


 
Art. 292 - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la 

reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera 

ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori 

nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.


 
Art. 292 bis - Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio 

del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 

292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto 

è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato 

di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice 

penale militare di pace.


 
Art. 293 - Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è 

commesso dal cittadino in territorio estero.


 

 

Capo III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO


 

 
Art. 294 - Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di 

un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua 

volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


 

 

Capo IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO CAPI

E I LORO RAPPRESENTANTI


 

 
Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 296 - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 297 - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (...omissis...)

Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (...omissis...)

Art. 300 - Condizione di reciprocità (...omissis...)


 

 

Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI


 

 
Art. 301 - Concorso di reati (...omissis...)

Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo 

           e secondo (...omissis...)

Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (...omissis...)

Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo (...omissis...)

Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione (...omissis...)

Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione (...omissis...)

Art. 307 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (...omissis...)

Art. 308 - Cospirazione: casi di non punibilità (...omissis...)

Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità (...omissis...)

Art. 310 - Tempo di guerra (...omissis...)

Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto (...omissis...)

Art. 312 - Espulsione dello straniero (...omissis...)

Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento (...omissis...)


 

 

 

TITOLO II
- DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


 

 

Capo I
- DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


 

 
Art. 314 - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione 

del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 

cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito 

al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 

stata immediatamente restituita.


 
Art. 315 - Malversazione a danno dei privati (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti 

dei pubblici ufficiali contro 
la P.A
.]


 
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.


 
Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento 

di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con 

la reclusione da sei mesi a quattro anni.


 
Art. 317 - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 

da quattro a dodici anni.


 
Art. 317 bis - Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua 

dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la 

reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione 

temporanea.


 
Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per 

un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne 

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già 

compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.


 
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 

atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 

doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 

la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.


 
Art. 319 bis - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 
319 ha
 per oggetto il conferimento 

di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene 


 
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 

reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 

cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta 

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della 

reclusione da sei a venti anni.


 
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona 

incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche 

alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico 

impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.


 
Art. 321 - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 

319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 
320 in
 relazione alle suddette ipotesi 

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale 

o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.


 
Art. 322 - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o 

ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, 

per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, 

ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare 

un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una 

promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità 

indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da 

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.


 
Art. 323 - Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare 

a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno 

ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, 

con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.


 
Art. 323 bis - Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 

sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.


 
Art. 324 - Interesse privato in atti d’ufficio (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti 

dei pubblici ufficiali contro 
la P.A
.]


 
Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o 

altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, 

che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un 

milione.


 
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i 

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, 

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per 

procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente 

di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 

due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un 

ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si 

applica la pena della reclusione fino a due anni.


 
Art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi 

           o degli atti dell'Autorità

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio 

delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o 

dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti 

contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, 

quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, 

con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un 

pubblico servizio e al ministro di un culto.


 
Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta 

un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla 

richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde 

per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la 

multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed 

il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.


 
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente 

           della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente 

di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla 

legge, è punito con la reclusione fino a due anni.


 
Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del 

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]


 
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il 

servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da 

turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e 

con la multa non inferiore a lire un milione.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e 

con la multa non inferiore a lire sei milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.


 
Art. 332 - Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico 

           ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, 

in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non 

abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è 

addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare 

continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.


 
Art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del 

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]


 
Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 

           disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e 

affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a 

lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione, 

o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua 

custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 

seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata 

alla sua custodia.


 
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro

           disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione 

o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la 

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.


 

 

Capo II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


 

 
Art. 336  - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un 

atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere 

alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per 

influire, comunque, su di essa.


 
Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato 

di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro 

che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni.


 
Art. 338 - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o 

ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in 

collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne 

comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni 

collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora 

tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.


 
Art. 339 - Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la 

minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con 

scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante 

da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso 

di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur 

senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e 

dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso 

preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.


 
Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di

           pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una 

interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio 

di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque 

anni.


 
Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e 

a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a 

due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o 

telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue 

funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione 

di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero 

quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.


 
Art. 342 - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o 

giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in 

collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o 

con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa 

delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella 

attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.


 
Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione 

di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.


 
Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato

Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata 

a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un 

terzo.


 
Art. 345 - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende 

illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per 

ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.


 
Art. 346 - Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico 

impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se o ad 

altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico 

ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la 

multa da lire seicentomila a quattro milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei 

milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra 

utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, 

o di doverlo remunerare.


 
Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego 

è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto 

partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue 

attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.


 
Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale 

abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 

lire duecentomila a un milione.


 
Art. 349 - Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità 

apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con 

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a 

cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.


 
Art. 350 - Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi 

ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.


 
Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, 

documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico 

ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, 

è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da 

uno a cinque anni.


 
Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti 

o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a 

un milione di lire.


 
Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 

fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private 

per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con 

la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle 

licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un 

milione a quattro milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private 

per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente 

autorizzata; ma sono ridotte alla metà.


 
Art. 354 - Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o 

promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati 

nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa 

fino a lire un milione.


 
Art. 355 - Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura 

concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente 

servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od 

opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire 

duecentomila.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni 

per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello 

Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la 

multa da lire centomila a un milione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti 

dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare 

la fornitura.


 
Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento 

degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la 

reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.


 

 

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI


 

 
Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una 

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 

mezzo di poteri autoritativi o certificativi.


 
Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i 

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della 

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, 

e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 

di opera meramente materiale.


 
Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica 

necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui 

esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando 

dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico 

servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 

pubblica Amministrazione.


 
Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un 

pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento 

costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, 

nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo ne la 

circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.


 

 

 

 

TITOLO III
- DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA


 

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA


 

 
Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità 

giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di 

cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa 

da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente 

di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare 

rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela 

della persona offesa.


 
Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità 

indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio 

o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della 

persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-

riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione 

del programma definito da un servizio pubblico..


 
Art. 363 - Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia 

riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da 

sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un 

agente di polizia giudiziaria.


 
Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, 

per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa 

immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la 

reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.


 
Art. 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria 

assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale 

si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata 

nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a 

procedimento penale.


 
Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose 

sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione 

dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino 

a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità giudiziaria per 

adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, 

ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le 

funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio 

dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una 

funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla 

professione o dall'arte. 


 
Art. 367 - Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso 

nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo 

di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di 

un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito 

con la reclusione da uno a tre anni.


 
Art. 368 - Calunnia

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso 

nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo 

di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico 

di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la 

pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla 

reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una 

condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una 

condanna alla pena di morte.


 
Art. 369 - Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo 

precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante 

confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa 

non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre 

anni.


 
Art. 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la 

calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.


 
Art. 371 - Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il 

falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se 

non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.


 
Art. 371 bis - False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di 

fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in 

tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni.


 
Art. 372 - Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o 

nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è 

interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.


 
Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o 

interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene 

stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla 

professione o dall'arte.


 
Art. 374 - Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in 

inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito 

nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle 

cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una 

particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento 

penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta 

di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e 

questa non è stata presentata.


 
Art. 374 bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati 

               all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a 

essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti 

terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al 

condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un 

pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la 

professione sanitaria.


 
Art. 375 - Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque 

anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna 

superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva 

una condanna all'ergastolo.


 
Art. 376 - Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, 

nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, 

ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se 

ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia 

pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.


 
Art. 377 - Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere 

dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, 

consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli 

articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 

accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la 

falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.


 
Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di 

morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta 

taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di 

questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni 

caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di 

contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è 

imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.


 
Art. 379 - Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 

648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di 

un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con 

la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo 

precedente.


 
Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri 

professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o 

rappresentata dinnanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a 

tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due 

milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale 

la legge commina la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a 

cinque anni.


 
Art. 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi all'Autorità 

giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio 

o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non 

costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 

non inferire a lire duecentomila.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, 

se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una 

parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o 

la consulenza della parte avversaria.


 
Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero 

che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa 

dare o promettere dal suo cliente, a se o ad altri, denaro o altra utilità, col 

pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del 

testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la 

reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.


 
Art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa 

l'interdizione dai pubblici uffici.


 
Art. 384 - Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 

374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile 

nocumento nella libertà e nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il 

fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire 

informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente 

tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi 

dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.


 

 

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE


 

 
Art. 385 - Evasione (...omissis...)

Art. 386 - Procurata evasione (...omissis...)

Art. 387 - Colpa del custode (...omissis...)


 
Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza 

di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, 

compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo 

stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione 

di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 

duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice 

civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero 

prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà 

sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la 

reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a 

lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua 

custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un 

milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario 

della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o 

conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito 

con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.


 
Art. 388 bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte 

               a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro 

giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, 

ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.


 
Art. 388 ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione 

amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o 

fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora 

non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.


 
Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, 

trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la 

reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una 

pena accessoria provvisoriamente applicata.


 
Art. 390 - Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione 

della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di 

condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di 

condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.


 
Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza (...omissis...)


 

 

 

Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI


 

 
Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa 

arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a 

querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.

Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la cosa viene 

danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, 

modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico.


 
Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si 

fa arbitrariamente ragione da se medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è 

punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è 

aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.


 
Art. 394 - Sfida a duello (...omissis...)

Art. 395 - Portatori di sfida (...omissis...)

Art. 396 - Uso delle armi in duello (...omissis...)

Art. 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la 

           lesione personale (...omissis...)

Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (...omissis...)

Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (...omissis...)

Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (...omissis...)


 

 

 

TITOLO IV - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO

E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI


 

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI


 

 
Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato (...omissis...)

Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (...omissis...)

Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (...omissis...)

Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (...omissis...)

Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (...omissis...)


 

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI


 

 
Art. 407 - Violazione di sepolcro (...omissis...)

Art. 408 - Vilipendio delle tombe (...omissis...)

Art. 409 - Turbamento di un funerale o servizio funebre (...omissis...)

Art. 410 - Vilipendio di cadavere (...omissis...)

Art. 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (...omissis...)

Art. 412 - Occultamento di cadavere (...omissis...)

Art. 413 - Uso illegittimo di cadavere (...omissis...)


 

 

 

TITOLO V - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO


 

 
Art. 414 - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto 

dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere 

   delitti.

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se 

   trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, 

si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o 

più delitti.


 
Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero 

all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


 
Art. 416 - Associazione per delinquere (...omissis...)

Art. 416 bis - Associazione di tipo mafioso (...omissis...)

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (...omissis...)

Art. 417 - Misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 418 - Assistenza agli associati (...omissis...)

Art. 419 - Devastazione e saccheggio (...omissis...)


 
Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica 

utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 

uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a 

danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero 

dati, informazioni o progammi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei 

dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del 

funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto 

anni.


 
Art. 421 - Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di 

devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la 

reclusione fino a un anno.


 

 

 

TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA


 

 

Capo I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA


 

 
Art. 422 - Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti 

tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte 

di più persone, con [la morte].

Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso 

si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.


 
Art. 423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se 

dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.


 
Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa 

propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la 

reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena 

è ridotta da un terzo alla metà.


 
Art. 425 - Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è 

commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro 

   dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o 

   cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati 

   a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di 

   merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili 

   o combustibili;

5) su boschi, selve e foreste.


 
Art. 426 - Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito 

con la reclusione da cinque a dodici anni.


 
Art. 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, 

argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, 

ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è 

punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della 

caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.


 
Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio 

natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la 

reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso 

distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero 

adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la 

sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un 

aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.


 
Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile, 

ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, 

ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo 

di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque 

anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della 

reclusione da tre a dieci anni.


 
Art. 430 - Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a 

quindici anni.


 
Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, 

strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge 

in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte 

inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con 

la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni 

altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, 

dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.


 
Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la 

sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o 

proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per 

acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.


 
Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, 

           ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di 

altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di 

gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi 

pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni 

telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.


 
Art. 434 - Crollo di