LIBRO
Secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO
I
- DEI DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ DELLO
STATO
Capo
I - DEI DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE
DELLO STATO
Art. 241 - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (...omissis...)
Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (...omissis...)
Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato
italiano (...omissis...)
Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al
pericolo di guerra (...omissis...)
Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla
neutralità o alla guerra (...omissis...)
Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero (...omissis...)
Art. 247 - Favoreggiamento bellico (...omissis...)
Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni (...omissis...)
Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico (...omissis...)
Art. 250 - Commercio col nemico (...omissis...)
Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (...omissis...)
Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra (...omissis...)
Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari (...omissis...)
Art. 254 - Agevolazione colposa (...omissis...)
Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti
la sicurezza dello Stato (...omissis...)
Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (...omissis...)
Art. 257 - Spionaggio politico o militare (...omissis...)
Art. 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (...omissis...)
Art. 259 - Agevolazione colposa (...omissis...)
Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di
mezzi di spionaggio (...omissis...)
Art. 261 - Rivelazione di segreti di Stato (...omissis...)
Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (...omissis...)
Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato (...omissis...)
Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato (...omissis...)
Art. 265 - Disfattismo politico (...omissis...)
Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (...omissis...)
Art. 267 - Disfattismo economico (...omissis...)
Art. 268 - Parificazione degli Stati alleati (...omissis...)
Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all'estero (...omissis...)
Art. 270 - Associazioni sovversive (...omissis...)
Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico (...omissis...)
Art. 271 - Associazioni antinazionali (...omissis...)
Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (...omissis...)
Art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]
Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]
Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (...omissis...)
Capo
II - DEI DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ INTERNA
DELLO STATO
Art. 276 - Attentato contro il Presidente della Repubblica
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente
della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del
Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 278 - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la
responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta
alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la
reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non
inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si
applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano
funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel
caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la
reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel
secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste.
Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)
Art. 282 - Offesa all’onore del Capo del Governo (abrogato)
Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del
Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito
con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (...omissis...)
Art. 285 - Devastazione, saccheggio e strage (...omissis...)
Art. 286 - Guerra civile (...omissis...)
Art. 287 - Usurpazione di potere politico o di comando militare (...omissis...)
Art. 288 - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno
Stato estero (...omissis...)
Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più
grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte,
anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o
prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle
assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a
turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (...omissis...)
Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e
delle Forze armate
Chiunque pubblicamente vilipende
la Repubblica
, le assemblee legislative o una di
queste, ovvero il Governo, o
la Corte
costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o
quelle della liberazione.
Art. 290 bis - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della
Repubblica chi ne fa le veci.
Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
Art. 292 - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera
ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori
nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Art. 292 bis - Circostanza aggravante
La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio
del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e
292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto
è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato
di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice
penale militare di pace.
Art. 293 - Circostanza aggravante
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è
commesso dal cittadino in territorio estero.
Capo
III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO
Art. 294 - Attentati contro i diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di
un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua
volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo
IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO CAPI
E
I LORO RAPPRESENTANTI
Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 296 - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 297 - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (...omissis...)
Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (...omissis...)
Art. 300 - Condizione di reciprocità (...omissis...)
Capo
V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 301 - Concorso di reati (...omissis...)
Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo
e secondo (...omissis...)
Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (...omissis...)
Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo (...omissis...)
Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione (...omissis...)
Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione (...omissis...)
Art. 307 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (...omissis...)
Art. 308 - Cospirazione: casi di non punibilità (...omissis...)
Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità (...omissis...)
Art. 310 - Tempo di guerra (...omissis...)
Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto (...omissis...)
Art. 312 - Espulsione dello straniero (...omissis...)
Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento (...omissis...)
TITOLO
II
- DEI DELITTI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo
I
- DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 314 - Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita.
Art. 315 - Malversazione a danno dei privati (abrogato)
[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti
dei pubblici ufficiali contro
la P.A
.]
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da
altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento
di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 317 - Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni.
Art. 317 bis - Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione
temporanea.
Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per
un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta
la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo
319 ha
per oggetto il conferimento
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a
cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
reclusione da sei a venti anni.
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona
incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche
alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico
impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 - Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo
320 in
relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 - Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato,
per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318,
ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di
un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità
indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da
parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 323 - Abuso d'ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare
a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno
ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,
con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 323 bis - Circostanza attenuante
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323
sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Art. 324 - Interesse privato in atti d’ufficio (abrogato)
[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti
dei pubblici ufficiali contro
la P.A
.]
Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o
altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali,
che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un
milione.
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da
due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si
applica la pena della reclusione fino a due anni.
Art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi
o degli atti dell'Autorità
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio
delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o
dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti
contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito,
quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge,
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un
pubblico servizio e al ministro di un culto.
Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta
un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed
il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente
della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente
di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla
legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)
[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il
servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da
turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
con la multa non inferiore a lire un milione.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e
con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332 - Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico
ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che,
in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non
abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è
addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare
continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.
Art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)
[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]
Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a
lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione,
o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua
custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire
seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata
alla sua custodia.
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione
o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Capo
II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un
atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere
alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per
influire, comunque, su di essa.
Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato
di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro
che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Art. 338 - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o
ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in
collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne
comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni
collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora
tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Art. 339 - Circostanze aggravanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la
minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con
scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante
da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso
di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur
senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e
dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una
interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio
di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e
a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue
funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione
di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero
quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
Art. 342 - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in
collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o
con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa
delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella
attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata
a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un
terzo.
Art. 345 - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende
illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per
ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.
Art. 346 - Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se o ad
altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico
ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a quattro milioni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei
milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra
utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato,
o di doverlo remunerare.
Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego
è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto
partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue
attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire duecentomila a un milione.
Art. 349 - Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità
apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a
cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.
Art. 350 - Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi
ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.
Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti,
documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico
ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio,
è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da
uno a cinque anni.
Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti
o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a
un milione di lire.
Art. 353 - Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle
licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un
milione a quattro milioni.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private
per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Art. 354 - Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o
promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati
nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa
fino a lire un milione.
Art. 355 - Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura
concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od
opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire
duecentomila.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni
per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello
Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la
multa da lire centomila a un milione.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti
dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare
la fornitura.
Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento
degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la
reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Capo
III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima,
e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione
di opera meramente materiale.
Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
pubblica Amministrazione.
Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità,
nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo ne la
circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
TITOLO
III
- DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo
I - DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità
giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di
cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa
da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente
di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare
rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela
della persona offesa.
Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità
indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio
o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della
persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-
riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione
del programma definito da un servizio pubblico..
Art. 363 - Omessa denuncia aggravata
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia
riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da
sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria.
Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato,
per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa
immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Art. 365 - Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria
assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale
si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata
nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale.
Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose
sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione
dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità giudiziaria per
adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità,
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le
funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio
dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una
funzione giudiziaria.
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla
professione o dall'arte.
Art. 367 - Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di
un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 368 - Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico
di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una
condanna alla pena di morte.
Art. 369 - Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo
precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante
confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa
non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la
calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371 - Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il
falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se
non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371 bis - False informazioni al pubblico ministero
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di
fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in
tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Art. 372 - Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o
nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è
interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o
interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene
stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla
professione o dall'arte.
Art. 374 - Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in
inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito
nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle
cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una
particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento
penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta
di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e
questa non è stata presentata.
Art. 374 bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a
essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti
terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al
condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la
professione sanitaria.
Art. 375 - Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da
tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque
anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna
superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva
una condanna all'ergastolo.
Art. 376 - Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se,
nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,
ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se
ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
Art. 377 - Subornazione
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere
dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito,
consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la
falsità non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 378 - Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di
morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta
taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di
questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni
caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è
imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Art. 379 - Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648,
648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di
un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con
la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.
Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri
professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o
rappresentata dinnanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due
milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale
la legge commina la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a
cinque anni.
Art. 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi all'Autorità
giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio
o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
non inferire a lire duecentomila.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione,
se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una
parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o
la consulenza della parte avversaria.
Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero
che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa
dare o promettere dal suo cliente, a se o ad altri, denaro o altra utilità, col
pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del
testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la
reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa
l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384 - Casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373,
374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà e nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il
fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire
informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente
tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi
dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
Capo
II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Art. 385 - Evasione (...omissis...)
Art. 386 - Procurata evasione (...omissis...)
Art. 387 - Colpa del custode (...omissis...)
Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza
di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo
stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione
di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice
civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà
sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a
lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un
milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario
della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Art. 388 bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte
a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,
ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 388 ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione
amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora
non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie
Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria,
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la
reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una
pena accessoria provvisoriamente applicata.
Art. 390 - Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione
della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di
condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di
condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza (...omissis...)
Capo
III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il
funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si
fa arbitrariamente ragione da se medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è
punito con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è
aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Art. 394 - Sfida a duello (...omissis...)
Art. 395 - Portatori di sfida (...omissis...)
Art. 396 - Uso delle armi in duello (...omissis...)
Art. 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la
lesione personale (...omissis...)
Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (...omissis...)
Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (...omissis...)
Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (...omissis...)
TITOLO
IV - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E
CONTRO
LA PIETÀ DEI
DEFUNTI
Capo
I - DEI DELITTI CONTRO
LA RELIGIONE DELLO
STATO E I CULTI AMMESSI
Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato (...omissis...)
Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (...omissis...)
Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (...omissis...)
Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (...omissis...)
Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (...omissis...)
Capo
II - DEI DELITTI CONTRO
LA PIETÀ DEI
DEFUNTI
Art. 407 - Violazione di sepolcro (...omissis...)
Art. 408 - Vilipendio delle tombe (...omissis...)
Art. 409 - Turbamento di un funerale o servizio funebre (...omissis...)
Art. 410 - Vilipendio di cadavere (...omissis...)
Art. 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (...omissis...)
Art. 412 - Occultamento di cadavere (...omissis...)
Art. 413 - Uso illegittimo di cadavere (...omissis...)
TITOLO
V - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Art. 414 - Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto
dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere
delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se
trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni,
si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o
più delitti.
Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero
all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 416 - Associazione per delinquere (...omissis...)
Art. 416 bis - Associazione di tipo mafioso (...omissis...)
Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (...omissis...)
Art. 417 - Misura di sicurezza (...omissis...)
Art. 418 - Assistenza agli associati (...omissis...)
Art. 419 - Devastazione e saccheggio (...omissis...)
Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica
utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a
danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero
dati, informazioni o progammi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei
dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del
funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto
anni.
Art. 421 - Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di
devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la
reclusione fino a un anno.
TITOLO
VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
Capo
I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
Art. 422 - Strage
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti
tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte
di più persone, con [la morte].
Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso
si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Art. 423 - Incendio
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se
dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa
propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena
è ridotta da un terzo alla metà.
Art. 425 - Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è
commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro
dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o
cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati
a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di
merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili
o combustibili;
5) su boschi, selve e foreste.
Art. 426 - Inondazione, frana o valanga
Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito
con la reclusione da cinque a dodici anni.
Art. 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti,
argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane,
ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è
punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della
caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio
natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la
reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso
distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero
adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la
sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un
aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile,
ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora,
ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo
di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
Art. 430 - Disastro ferroviario
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli,
strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge
in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte
inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con
la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni
altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore,
dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.
Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la
sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o
proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per
acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas,
ovvero delle pubbliche comunicazioni
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di
altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di
gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi
pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni
telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 434 - Crollo di |